Tra i percorsi meno battuti c’è il matrimonio all’estero. Per intraprende questo tipo di scelta, tuttavia, bisogna attenersi ad una serie di regole, inderogabili. Prima di tutto, pertanto, è necessario informarsi su cosa ‘chiede’ la legge. Stando al sito della Farnesina: “I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che non siano richieste dalla legislazione straniera.”
Va aggiunto, tuttavia che, da parte degli Stati che hanno firmato e ratificato la ‘
Convenzione di Monaco‘ del 5 settembre 1980, vale a dire: Austria, Germania, Grecia,Turchia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e, appunto, Italia, si abbisogna del ‘Certificato di capacità matrimoniale’, rilasciato dal Comune di residenza, piuttosto che dall’Ambasciata di rappresentanza, nel caso quest’ultima fosse registrata al di là del territorio di appartenenza. Esistono Paesi poi che, non rientrando nella lista sovracitata, richiedono comunque ‘un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio’. In genere, quest’ultimo documento viene rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale si intende contrarre il legame. Fermo restando che il documento verrà rilasciato solo qualora l’esito degli accertamenti sul matrimonio all’estero risulti positivo e tutti i carteggi previsti dalle normative vengano acquisiti d’ufficio, va ricordato che le nozze contratte fuori dallo Stivale, per essere ritenute valide nel nostro
Paese, dovranno essere trascritte presso il Comune italiano competente. In tal senso, sappiate, dovrà provvedere L’Ufficio di stato civile estero.